{"id":161,"date":"2015-09-15T07:26:20","date_gmt":"2015-09-15T07:26:20","guid":{"rendered":"http:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/?p=161"},"modified":"2015-09-15T07:26:20","modified_gmt":"2015-09-15T07:26:20","slug":"texto-del-motu-proprio-mitis-iudex-dominus-iesus-sobre-la-reforma-del-proceso-canonico-para-las-causas-de-declaracion-de-nulidad-matrimonial-en-el-codigo-de-derecho-canonico-15-de-agosto-de-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/?p=161","title":{"rendered":"Texto  del Motu Proprio\u00bb Mitis Iudex Dominus Iesus, sobre la reforma del proceso can\u00f3nico para las causas de declaraci\u00f3n de nulidad matrimonial en el C\u00f3digo de Derecho Can\u00f3nico (15 de agosto de 2015)"},"content":{"rendered":"<p>En espera de una traducci\u00f3n oficial al castellano publicamos aqu\u00ed el texto en italiano tal y como ha sido hecho p\u00fablico por la Santa Sede:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #663300;\">LETTERA APOSTOLICA<br \/>\nIN FORMA DI \u00abMOTU PROPRIO\u00bb<\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #663300;\">DEL SOMMO PONTEFICE<br \/>\n<b><span style=\"font-size: medium;\">FRANCESCO<\/span><\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"center\"><b><i><span style=\"color: #663300; font-size: large;\">MITIS IUDEX DOMINUS IESUS<\/span><\/i><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #663300;\">SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI DICHIARAZIONE DI NULLIT\u00c0 DEL MATRIMONIO<br \/>\nNEL CODICE DI DIRITTO CANONICO<\/span><\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>Il Signore Ges\u00f9, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all\u2019Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere delle chiavi per compiere nella Chiesa l\u2019opera di giustizia e verit\u00e0; questa suprema e universale potest\u00e0, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri sudditi.<a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[1]<\/span><\/u><\/a><\/p>\n<p>Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, acquisendo coscienza pi\u00f9 chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto pi\u00f9 approfonditamente la dottrina dell\u2019indissolubilit\u00e0 del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle nullit\u00e0 del consenso matrimoniale e ha disciplinato pi\u00f9 adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che la disciplina ecclesiastica fosse sempre pi\u00f9 coerente con la verit\u00e0 di fede professata.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 \u00e8 stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime,<a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[2]<\/span><\/u><\/a> giacch\u00e9 la Chiesa, come ha saggiamente insegnato il Beato <a href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/vatican\/it\/holy-father\/paolo-vi.html\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Paolo VI<\/span><\/u><\/a>, \u00e8 un disegno divino della Trinit\u00e0, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa.<a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[3]<\/span><\/u><\/a><\/p>\n<p>Consapevole di ci\u00f2, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullit\u00e0 del matrimonio, e a questo fine ho costituito un Gruppo di persone eminenti per dottrina giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che, sotto la guida dell\u2019Eccellentissimo Decano della <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/tribunals\/roman_rota\/index_it.htm\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Rota Romana<\/span><\/u><\/a>, abbozzassero un progetto di riforma, fermo restando comunque il principio dell\u2019indissolubilit\u00e0 del vincolo matrimoniale. Lavorando alacremente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che, sottoposto a meditata considerazione, con l\u2019ausilio di altri esperti, \u00e8 ora trasfuso in questo <i>Motu proprio<\/i>.<\/p>\n<p>\u00c8 quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che \u2013 oggi come ieri \u2013 rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cio\u00e8 l\u2019unit\u00e0 nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta la spinta riformatrice l\u2019enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carit\u00e0 dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati.<\/p>\n<p>In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell\u2019Episcopato, riuniti nel <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/synod\/index_it.htm#III_Assemblea_Generale_straordinaria_del_Sinodo_dei_Vescovi\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">recente Sinodo straordinario<\/span><\/u><\/a>, che ha sollecitato processi pi\u00f9 rapidi ed accessibili.<a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftn4\" name=\"_ftnref4\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[4]<\/span><\/u><\/a> In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullit\u00e0 dei matrimoni, ma la celerit\u00e0 dei processi, non meno che una giusta semplicit\u00e0, affinch\u00e9, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.<\/p>\n<p>Ho fatto ci\u00f2, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullit\u00e0 del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perch\u00e9 lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessit\u00e0 di tutelare in massimo grado la verit\u00e0 del sacro vincolo: e ci\u00f2 \u00e8 esattamente assicurato dalle garanzie dell\u2019ordine giudiziario.<\/p>\n<p>Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l\u2019opera di riforma.<\/p>\n<p>I. \u2013 <i>Una sola sentenza in favore della nullit\u00e0 esecutiva. <\/i>\u2013 \u00c8 parso opportuno, anzitutto, che non sia pi\u00f9 richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullit\u00e0 del matrimonio, affinch\u00e9 le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche, ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.<\/p>\n<p>II. \u2013<i> Il giudice unico sotto la responsabilit\u00e0 del Vescovo. <\/i>\u2013 La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilit\u00e0 del Vescovo, che nell\u2019esercizio pastorale della propria potest\u00e0 giudiziale dovr\u00e0 assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.<\/p>\n<p>III. \u2013 <i>Lo stesso Vescovo \u00e8 giudice. <\/i>\u2013 Affinch\u00e9 sia finalmente tradotto in pratica l\u2019insegnamento del <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/archive\/hist_councils\/ii_vatican_council\/index_it.htm\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Concilio Vaticano II<\/span><\/u><\/a> in un ambito di grande importanza, si \u00e8 stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui \u00e8 costituito pastore e capo, \u00e8 per ci\u00f2 stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della <i>conversione<\/i> delle strutture ecclesiastiche,<a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftn5\" name=\"_ftnref5\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[5]<\/span><\/u><\/a> e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ci\u00f2 valga specialmente nel processo pi\u00f9 breve, che viene stabilito per risolvere i casi di nullit\u00e0 pi\u00f9 evidente.<\/p>\n<p>IV. \u2013 <i>Il processo pi\u00f9 breve. <\/i>\u2013 Infatti, oltre a rendere pi\u00f9 agile il processo matrimoniale, si \u00e8 disegnata una forma di processo pi\u00f9 breve \u2013 in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente \u2013, da applicarsi nei casi in cui l\u2019accusata nullit\u00e0 del matrimonio \u00e8 sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.<\/p>\n<p>Non mi \u00e8 tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell\u2019indissolubilit\u00e0 del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale \u00e8 con Pietro il maggiore garante dell\u2019unit\u00e0 cattolica nella fede e nella disciplina.<\/p>\n<p>V. \u2013 <i>L\u2019appello alla Sede Metropolitana. <\/i>\u2013 Conviene che si ripristini l\u2019appello alla Sede del Metropolita, giacch\u00e9 tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, \u00e8 un segno distintivo della sinodalit\u00e0 nella Chiesa.<\/p>\n<p>VI. \u2013 <i>Il compito proprio delle Conferenze Episcopali. <\/i>\u2013 Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto spinte dall\u2019ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta <i>conversione<\/i>, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potest\u00e0 giudiziale nella propria Chiesa particolare.<\/p>\n<p>Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avr\u00e0 successo se dalle Conferenze non verr\u00e0 ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l\u2019aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale.<\/p>\n<p>Insieme con la prossimit\u00e0 del giudice curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuit\u00e0 delle procedure, perch\u00e9 la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia cos\u00ec strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l\u2019amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati.<\/p>\n<p>VII. \u2013 <i>L\u2019appello alla Sede Apostolica. <\/i>\u2013 Conviene comunque che si mantenga l\u2019appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cio\u00e8 la Rota Romana, nel rispetto di un antichissimo principio giuridico, cos\u00ec che venga rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perch\u00e9 non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime.<\/p>\n<p>La legge propria della Rota Romana sar\u00e0 al pi\u00f9 presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.<\/p>\n<p>VIII. \u2013 <i>Previsioni per le Chiese Orientali. <\/i>\u2013 Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 opportunamente considerato, decreto e statuisco che il <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/archive\/cod-iuris-canonici\/ita\/documents\/cic_libroVII_1671-1673_it.html#CAPITOLO_I\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio<\/span><\/u><\/a> (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia integralmente sostituito come segue:<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 1 &#8211; Il foro competente e i tribunali<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1671 \u00a7 1. <\/b>Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.<\/p>\n<p><b>Can. 1672. <\/b>Nelle cause di nullit\u00e0 del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1\u00b0 il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2\u00b0 il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3\u00b0 il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.<\/p>\n<p><b>Can. 1673 \u00a7 1.<\/b> In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullit\u00e0 del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, \u00e8 il Vescovo diocesano, che pu\u00f2 esercitare la potest\u00e0 giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullit\u00e0 del matrimonio, salva la facolt\u00e0 per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3.<\/b> Le cause di nullit\u00e0 del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.<\/p>\n<p><b>\u00a7 4.<\/b> Il Vescovo Moderatore, se non \u00e8 possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che \u00e8 stato scelto a norma del \u00a7 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.<\/p>\n<p><b>\u00a7 5.<\/b> Il tribunale di seconda istanza per la validit\u00e0 deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente \u00a7 3.<\/p>\n<p><b>\u00a7 6.<\/b> Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 2 &#8211; Il diritto di impugnare il matrimonio<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1674 \u00a7 1.<\/b> Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1\u00b0 i coniugi; 2\u00b0 il promotore di giustizia, quando la nullit\u00e0 sia gi\u00e0 stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non pu\u00f2 pi\u00f9 esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validit\u00e0 non pregiudichi la soluzione di un\u2019altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3.<\/b> Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 3 &#8211; L\u2019introduzione e l\u2019istruzione della causa<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1675.<\/b> Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.<\/p>\n<p><b>Can. 1676 \u00a7 1.<\/b> Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non \u00e8 stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l\u2019altra parte a manifestare la sua posizione, il Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo pi\u00f9 breve a norma dei cann. 1683-1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore del vincolo.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3.<\/b> Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i due assessori secondo il can. 1673 \u00a7 4.<\/p>\n<p><b>\u00a7 4.<\/b> Se invece viene disposto il processo pi\u00f9 breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1685.<\/p>\n<p><b>\u00a7 5.<\/b> La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi \u00e8 impugnata la validit\u00e0 delle nozze.<\/p>\n<p><b>Can. 1677 \u00a7 1.<\/b> Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto: 1\u00b0 di essere presenti all&#8217;esame delle parti, dei testi e dei periti, salvo il disposto del can. 1559; 2\u00b0 di prendere visione degli atti giudiziari, bench\u00e9 non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Le parti non possono assistere all\u2019esame di cui al \u00a7 1, n.1.<\/p>\n<p><b>Can. 1678 \u00a7 1. <\/b>Nelle cause di nullit\u00e0 del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilit\u00e0 delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste pu\u00f2 fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato che deponga su cose fatte d\u2019ufficio, o le circostanze di fatti e di persone lo suggeriscono.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3. <\/b>Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell\u2019opera di uno o pi\u00f9 periti, se dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre cause si osservi il disposto del can. 1574.<\/p>\n<p><b>\u00a7 4. <\/b>Ogniqualvolta nell\u2019istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, pu\u00f2 sospendere la causa di nullit\u00e0, completare l\u2019istruttoria in vista della dispensa <i>super rato<\/i>, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 4 &#8211; La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1679. <\/b>La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullit\u00e0 del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.<\/p>\n<p><b>Can. 1680 \u00a7 1. <\/b>Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il diritto di interporre querela di nullit\u00e0 della sentenza o appello contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l\u2019appello e la sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici, si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l\u2019appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3. <\/b>Se l\u2019appello \u00e8 stato ammesso, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.<\/p>\n<p><b>\u00a7 4<\/b>. Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo di nullit\u00e0 del matrimonio, il tribunale lo pu\u00f2 ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.<\/p>\n<p><b>Can. 1681. <\/b>Se \u00e8 stata emanata una sentenza esecutiva, si pu\u00f2 ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell\u2019impugnazione.<\/p>\n<p><b>Can. 1682 \u00a7 1. <\/b>Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullit\u00e0 del matrimonio \u00e8 divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio \u00e8 stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall\u2019Ordinario del luogo.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Non appena la sentenza \u00e8 divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all\u2019Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinch\u00e9 al pi\u00f9 presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullit\u00e0 di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 5 &#8211; Il processo matrimoniale pi\u00f9 breve davanti al Vescovo<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1683. <\/b>Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullit\u00e0 del matrimonio con il processo pi\u00f9 breve ogniqualvolta:<\/p>\n<p>1\u00b0 la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell\u2019altro;<\/p>\n<p>2\u00b0 ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione pi\u00f9 accurata, e rendano manifesta la nullit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Can. 1684. <\/b>Il libello con cui si introduce il processo pi\u00f9 breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1\u00b0 esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2\u00b0 indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3\u00b0 esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.<\/p>\n<p><b>Can. 1685. <\/b>Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l\u2019istruttore e l\u2019assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.<\/p>\n<p><b>Can. 1686. <\/b>L\u2019istruttore, per quanto possibile, raccolga le prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e delle difese di parte, se ve ne siano.<\/p>\n<p><b>Can. 1687 \u00a7 1. <\/b>Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l\u2019istruttore e l\u2019assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullit\u00e0 del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia notificato al pi\u00f9 presto alle parti.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3.<\/b> Contro la sentenza del Vescovo si d\u00e0 appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza \u00e8 stata emessa dal Metropolita, si d\u00e0 appello al suffraganeo pi\u00f9 anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un\u2019autorit\u00e0 superiore sotto il Romano Pontefice, si d\u00e0 appello al Vescovo da esso stabilmente designato.<\/p>\n<p><b>\u00a7 4. <\/b>Se l\u2019appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al \u00a7 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti <i>a limine<\/i> con un suo decreto; se invece l\u2019appello \u00e8 ammesso, si rimetta la causa all\u2019esame ordinario di secondo grado.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 6 &#8211; Il processo documentale<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1688. <\/b>Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il Giudice designato, tralasciate le formalit\u00e0 del processo ordinario, citate per\u00f2 le parti e con l\u2019intervento del difensore del vincolo, pu\u00f2 dichiarare con sentenza la nullit\u00e0 del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell\u2019esistenza di un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima, purch\u00e9 sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al procuratore.<\/p>\n<p><b>Can. 1689 \u00a7 1. <\/b>Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1688 ovvero della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.<\/p>\n<p><b>Can.<\/b> <b>1690. <\/b>Il giudice di seconda istanza, con l\u2019intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Art. 7 &#8211; Norme generali<\/b><\/p>\n<p><b>Can. 1691 \u00a7 1. <\/b>Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l\u2019una verso l\u2019altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l\u2019educazione.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Le cause per la dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale di cui nei cann. 1656-1670.<\/p>\n<p><b>\u00a7 3. <\/b>In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.<\/p>\n<p align=\"center\">* * *<\/p>\n<p>La disposizione del can. 1679 si applicher\u00e0 alle sentenze dichiarative della nullit\u00e0 del matrimonio pubblicate a partire dal giorno in cui questo Motu proprio entrer\u00e0 in vigore.<\/p>\n<p>Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che \u00e8 stato da me stabilito con questo Motu proprio, ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.<\/p>\n<p>Affido con fiducia all\u2019intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria, Madre di misericordia, e dei santi Apostoli Pietro e Paolo l\u2019operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.<\/p>\n<p><i>Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto, nell\u2019Assunzione della Beata Vergine Maria dell\u2019anno 2015, terzo del mio Pontificato.<\/i><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Francesco<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><\/p>\n<hr size=\"1\" width=\"40%\" \/>\n<p align=\"center\"><b><span style=\"font-size: large;\">Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullit\u00e0 matrimoniale<\/span><\/b><\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/synod\/index_it.htm#III_Assemblea_Generale_straordinaria_del_Sinodo_dei_Vescovi\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi<\/span><\/u><\/a>, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficolt\u00e0 dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poich\u00e9 il Vescovo, come il buon Pastore, \u00e8 tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l\u2019applicazione del processo matrimoniale, \u00e8 sembrato opportuno, data per certa la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti affinch\u00e9 l\u2019operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli, che richiedono l\u2019accertamento della verit\u00e0 sull\u2019esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.<\/p>\n<p><b>Art. 1.<\/b> Il Vescovo in forza del can. 383 \u00a7 1 \u00e8 tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr. can. 529 \u00a7 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficolt\u00e0.<\/p>\n<p><b>Art. 2.<\/b> L\u2019indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validit\u00e0 del proprio matrimonio o sono convinti della nullit\u00e0 del medesimo, \u00e8 orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l\u2019eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o pi\u00f9 breve. Tale indagine si svolger\u00e0 nell\u2019ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.<\/p>\n<p><b>Art. 3.<\/b> La stessa indagine sar\u00e0 affidata a persone ritenute idonee dall\u2019Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza pu\u00f2 essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall\u2019Ordinario del luogo.<\/p>\n<p>La diocesi, o pi\u00f9 diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un <i>Vademecum<\/i> che riporti gli elementi essenziali per il pi\u00f9 adeguato svolgimento dell\u2019indagine.<\/p>\n<p><b>Art. 4.<\/b> L\u2019indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l\u2019eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d\u2019accordo nel chiedere la nullit\u00e0.<\/p>\n<p><b>Art. 5.<\/b> Raccolti tutti gli elementi, l\u2019indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.<\/p>\n<p><b>Art. 6.<\/b> Dal momento che il Codice di diritto canonico deve essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali, anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 \u00a7 3, le presenti regole non intendono esporre minutamente l\u2019insieme di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Titolo I &#8211; Il foro competente e i tribunali<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 7 \u00a7 1<\/b>. I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di prossimit\u00e0 fra il giudice e le parti.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.<\/p>\n<p><b>Art. 8 \u00a7 1<\/b>. Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Il Vescovo pu\u00f2 recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Titolo II &#8211; Il diritto di impugnare il matrimonio<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 9. <\/b>Se il coniuge muore durante il processo, prima che la causa sia conclusa, l\u2019istanza viene sospesa finch\u00e9 l\u2019altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo caso si deve provare l\u2019interesse legittimo.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Titolo III &#8211; L\u2019introduzione e l\u2019istruzione della causa<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 10.<\/b> Il giudice pu\u00f2 ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.<\/p>\n<p><b>Art. 11 \u00a7 1.<\/b> Il libello sia esibito al tribunale diocesano o al tribunale interdiocesano che \u00e8 stato scelto a norma del can. 1673 \u00a7 2.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2. <\/b>Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non d\u00e0 alcuna risposta.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Titolo IV &#8211; La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 12.<\/b> Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non \u00e8 sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorch\u00e9 non sia esclusa la mera possibilit\u00e0 del contrario.<\/p>\n<p><b>Art. 13.<\/b> Se una parte ha dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In tal caso pu\u00f2 esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Titolo V &#8211; Il processo matrimoniale pi\u00f9 breve davanti al Vescovo<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 14 \u00a7 1<\/b>. Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullit\u00e0 del matrimonio per mezzo del processo pi\u00f9 breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che pu\u00f2 generare la simulazione del consenso o l\u2019errore che determina la volont\u00e0, la brevit\u00e0 della convivenza coniugale, l\u2019aborto procurato per impedire la procreazione, l\u2019ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l\u2019occultamento doloso della sterilit\u00e0 o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d\u2019ufficio.<\/p>\n<p><b>Art. 15<\/b>. Se \u00e8 stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa possa essere trattata con il processo pi\u00f9 breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 \u00a7 1, inviti la parte che non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo. Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al pi\u00f9 presto a norma del can. 1684.<\/p>\n<p><b>Art. 16.<\/b> Il Vicario giudiziale pu\u00f2 designare se stesso come istruttore; per\u00f2 per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa.<\/p>\n<p><b>Art. 17.<\/b> Nell\u2019emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria, presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l\u2019interrogatorio delle parti o dei testi.<\/p>\n<p><b>Art. 18. \u00a7 1.<\/b> Le parti e i loro avvocati possono assistere all\u2019escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l\u2019istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba procedere diversamente.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ci\u00f2 che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.<\/p>\n<p><b>Art. 19.<\/b> Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza \u00e8 quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente del can. 1672. Se poi siano pi\u00f9 di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimit\u00e0 tra le parti e il giudice.<\/p>\n<p><b>Art. 20 \u00a7 1.<\/b> Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua prudenza il modo con cui pronunziare la sentenza.<\/p>\n<p><b>\u00a7 2.<\/b> La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il termine di un mese dal giorno della decisione.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>Titolo VI &#8211; Il processo documentale<\/b><\/p>\n<p><b>Art. 21.<\/b> Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1672.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr align=\"left\" size=\"1\" width=\"33%\" \/>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[1]<\/span><\/u><\/a> Cf. Concilio ecumenico Vaticano II, Const. dogm. <i><a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/archive\/hist_councils\/ii_vatican_council\/documents\/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Lumen Gentium<\/span><\/u><\/a><\/i>, n. 27.<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftnref2\" name=\"_ftn2\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[2]<\/span><\/u><\/a> Cf. CIC, can. 1752.<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftnref3\" name=\"_ftn3\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[3]<\/span><\/u><\/a> Cf. Paolo VI, <a href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/paul-vi\/it\/speeches\/1973\/september\/documents\/hf_p-vi_spe_19730917_diritto-canonico.html\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Allocuzione ai partecipanti del II Convengo Internazionale di Diritto Canonico<\/span><\/u><\/a>, il 17 settembre 1973.<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftnref4\" name=\"_ftn4\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[4]<\/span><\/u><\/a> Cf. <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/synod\/documents\/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">Relatio Synodi<\/span><\/u><\/a>, n. <a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/synod\/documents\/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_it.html#Curare_le_famiglie_ferite_(separati,_divorziati_non_risposati,_divorziati_risposati,_famiglie_monoparentali)\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">48<\/span><\/u><\/a>.<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html#_ftnref5\" name=\"_ftn5\"><u><span style=\"color: #0066cc;\">[5]<\/span><\/u><\/a> Cf. Francesco, Esortazione Apostolica <a href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/apost_exhortations\/documents\/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_improrogabile_rinnovamento_ecclesiale\"><u><span style=\"color: #0066cc;\"><i>Evangelii gaudium<\/i>, n. 27<\/span><\/u><\/a>, in <i>AAS<\/i> 105 (2013), p. 1031.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En espera de una traducci\u00f3n oficial al castellano publicamos aqu\u00ed el texto en italiano tal y como ha sido hecho p\u00fablico por la Santa Sede: &nbsp; LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI \u00abMOTU PROPRIO\u00bb DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO MITIS IUDEX DOMINUS&hellip;<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/?p=161\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true},"categories":[1],"tags":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p5UtAi-2B","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/161"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=161"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/161\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":162,"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/161\/revisions\/162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tribunaleclesiastico.archimadrid.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}